Si comunica che per tirocinio professionale gratuito in farmacia si intende solamente il tirocinio pre-laurea svolto dallo studente e regolato da apposita convenzione stipulata tra l'Ordine e l'Università. In tutti gli altri casi l'occupazione in farmacia a qualunque titolo, deve essere necessariamente retribuita.
Si comunica che la Commissione Nazionale per la formazione continua in medicna ha stabilito i criteri per l'assegnazione di crediti ai professionisti iscritti a un Albo professionale. La conversione in crediti ECM delle ore di i insegnamento effettuate da un docente non e' contemplata. Le uniche docenze ammesse per il riconoscimento di crediti ECM sono quelle espletate all'interno di eventi accreditati ECM che prevedono numero due crediti per ogni ora di docenza.
Si comunica che il limite è contenuto nell'art. 102 del Testo unico delle leggi sanitarie che vieta al farmacista l'esercizio contemporaneo di altre professioni sanitarie.
Si comunica che in riferimento all'esenzione di bollo dei certificati rilasciati dall'Ordine ivi compresi quelli d'iscrizione all'albo - e alle relative modalità applicative, si segnala che la Federazione ha formulato specifica istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate chiedendo la corretta applicazione della disposizione speciale di cui art. 78 del DPR n. 122171950. Pertanto nel caso in cui un iscritto richieda un certificato l'iscritto dovrà semplicemente fare una autodichiarazione scritta all'amministrazione competente che ha richiesto un certificato. L'Amministrazione chiederà all'amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione fornendola in forma scritta.
di Si comunica che la Federazione ha comunicato che il test molecolare a campione nasofaringeo e orofaringeo rappresenta il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità. Co il documento in esame arriva il via libera del Ministero della salute ai salivari molecolari.
Si comunica che i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che per le caratteristiche farmacologiche non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere - art. 92 comma 1 del Dlgs 219/2016.
Si comunica che la Federazione al riguaro ha reso noto che il Ministero della salute con circolare n. 3 del 3 ottobre 2006 ha chiarito che il legislatore non ha dato indicazioni sulle denominazioni che possono essere usate per individuare gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che - ex art. 5 del D.L. 223/2006 (Decreto Bersani) vendono medicinali o il reparto dedicato all'interno delll'esercizio. In ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. Può essere consentito l'uso della denominazione Parafarmacia considerato che il termine è entrato nell'uso comune con riferimento ad esercizi diversi dalla farmacie in cui si vendono prodotti di interesse sanitario. Per quanto riguarda invece il primo quesito si evidenzia che come indicato nell'art. 7 del Codice Deontologico del Farmacista , il farmacista, ha l'obbligo di indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino identificativo con indicazione del nome, cognome, nonchè del numero d'iscrizione all'Albo e dell'Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino identificativo. In base a una interpretazione letterale della sopradetta disposizione non è prevista la possibilità di personalizzare il camice professionale con l'inserimento di particolari diciture. Si fa osservare, peraltro, che il farmacista può fornire consulenza ai pazienti (anche) sulle medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia e omeopatia) purchè in possesso di adeguata formazione e qualificazione nel campo specifico - (Accordo del 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni). Si tratta di una attività consulenziale che può essere erogata come prestazione libero-professionale, in spazi appositamente adibiti all'interno della farmacia ovvero amche in uno studio al di fuori della stessa, ed in relazione alla quale il farmacista può chiedere un onorario come corrispettivo della prestazione svolta. Ad oggi non risulta esistere un Registro dei Farmacisti Esperti in Fitoterapia.
Si comunica rammentare che la pratica professionale, non configurando in un autonomo rapporto di lavoro, e non indiduando nel praticante una figura professionale, deve necessariamente svolgersi nell'ambito di un qualsiasi dei rapport giuridici ammessi all'ordinamento ( lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa familiare, associazione in partecipazione ecc. ). In linea generale non si può negare la liceità della pratica professionale svolta esclusivamente come prestazione di lavoro autonomo libero - professionale con la previsione di un rimborso forfetario. In merito tuttavia deve considerarsi che, nel caso delle farmacie, il " praticante " è comunque un professionista abilitato e iscritto all'Albo, e, pertanto non è un tirocinante.Alla luce di tali considerazioni ed anche in ragione della specifica sanzione, fissata dall'art. 18 Del codice Deontologico del farmacista, per il professionista che " pone in essere o favorisce forme di sfruttamento dell'attività professionale dei colleghi" si ritiene che che la previsione di un rimborso forfetario sia giustificato solo qualora l'attività del raticante si configuri effettivamente come prestazione libero- professionale e non presenti le caratteristiche in un rapporto di lavoro di altro genere ( ad es. lavoro dipendente con vincoli di orari, subordinazione gerarchica ecc.) In tal caso sarebbero applicabili anche le sanzioni previste per il caso di violazione degli obblighi della normativa giuslavorista di riferimento. Infine si ricorda che la Federazione ha ritenuto non compatibile con il decoro e la dignità professionale una prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia pure finalizzata al conseguimento della pratica professionale, atteso che potrebbe facilmente tradursi, di fatto, in un ammissibile sfruttamento dell'attività professionale del praticante.
Si comunica che come è noto la tabella n. 2 , cita " Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente ", della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana - XII edizione prevede che è riportato:
in caarattere " retto " quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza o dispositivo medico; in carattere " corsivo " quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale. Con riferimento a quanto indicato in carattere corsivo, pertanto, dall'utilizzo della locuzione "e/o" discende che l'obbligo risulta assolto sia con la sola presenza del prodotto medicinale che con la sola presenza della sostanza. Il sodio bicarbnato, essendo riportato in carattere retto, deve dunque essere necessariamente dettenuto come sostanza. Per quanto attiene invece al secondo profilo si segnala che la questione relativa alla possibilità di sconfezionare medicinali industriali per eseguire preparazioni magistrali è da temo all'attenzione della Federazione che ha sottoposto un quesito al Ministero della Salute promuovendo l'attivazione di un Tavolo tecnico presso lo stesso Dicastero. La tematica è stata oggetto di approfondimento al fine di elaborare una specifica normativa che prevede e consenta lo sconfezionamento.