FAQ (Frequentely Asked Question) su ENPAF
Di seguito alcuni quesiti posti all'Ente da parte degli inscritti.
Prima di porre un quesito controlla che non sia già stato inserito qui. Se non trovi la riposta usa il modulo di contatto a fine pagina inserendo la tu domanda da porre all'Ente.
In riferimento alla Sua richiesta si informa che l'Ente eroga l'indennità di maternità in base al Decreto Legislativo n. 151/2001, pertanto la prima condizione per poter fruire dell'indennità da parte dell'Ente, è costituita dalla circostanza che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento. Ferma questa premessa, in caso di disoccupazione, hanno titolo all'indennità di maternità da parte dell'Ente, le iscritte che si trovino in stato di disoccupazione temporanea ed involontaria, generato in seguito all'iscrizione nelle iscritte anagrafiche del Centro dell'Impiego e a condizione che non percepiscano ulteriori indennità riconosciute per il medesimo evento, non viene dunque corrisposto il suddetto emolumento nel caso in cui l'iscritta percepisca l'indennità di disoccupazione che si converte in indennità giornaliera corrisposta ali' INPS''.
Si rammenta che a norma dell'art. 3 dello Statuto dell'Ente, il contributo previdenziale che risulta allo stato non versato dal dante causa, è dovuto per l'intera annualità, in quanto l'importo dei contributi ENPAF è fisso e non frazionabile. Pertanto gli Eredi sono tenuti al versamento della contribuzione omessa considerato che il debito contributivo si trasmette loro, in base alla vigente normativa.
Si informa che i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, in vigore dal 1 ° gennaio 2013, e considerando la Sua cancellazione avvenuta in data dal 28/09/1998 sono:
- 68 anni di età e 9 mesi, fatto salvo l'adeguamento del requisito all'incremento della speranza di vita così come accertata dall'ISTAT;
- venti anni di iscrizione e contribuzione effettive all'Ente;
- un periodo di attività professionale richiesto in ragione di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994 (per un totale non superiore a vent'anni).
Si rappresenta inoltre che l'art. 24 del Regolamento dell' Enpaf dispone che a partire dal J0gennaio 1995, solo gli iscritti, che abbiano compiuto l'età pensionabile, e non possano far valere tutti i requisiti prescritti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, possono chiedere, previa cancellazione dall'Albo professionale, la restituzione dei contributi versati fino all'anno 2003.
La restituzione avviene solo per i contributi versati fino all'anno 2003, decurtati di un'aliquota percentuale (ad oggi pari al 12%), corrispondente per il periodo di iscrizione ali' Enpaf, al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte. La somma così determinata è maggiorata dell'interesse semplice al tasso legale tetnpo per tempo vigente.
Si rappresenta che, per poter beneficiare di una riduzione contributiva, l’attività da lavoro dipendente privato con mansioni di farmacista deve protrarsi per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell’anno solare di riferimento, ovvero per almeno la metà più un giorno dell’anno di iscrizione.
È sempre possibile richiedere una variazione di riduzione inviando una nuova domanda entro il 30 settembre dell’anno che si richiede variare.
Si ricorda che la ricongiunzione consente di trasferire presso un unico Ente di previdenza, c.d. ente accentrante, tutta la contribuzione presente presso altri Enti ai fini del diritto e della misura di una sola pensione. La ricongiunzione è onerosa e comporta il versamento di un onere di riscatto perché sconta un tasso di interesse annuo del 4,5% sui contributi oggetto di trasferimento e perché occorre adeguare la contribuzione trasferita ai parametri di contribuzione propri della Cassa accentrante.
La domanda deve essere rivolta all'Istituto presso il quale si intendono trasferire i periodi contributivi, previa cancellazione da ogni altro Ente di previdenza obbligatoria.
Si rappresenta che è possibile stabilire l’eventuale onere di ricongiunzione solo successivamente alla presentazione della domanda e, qualora l’operazione dovesse risultare non vantaggiosa, è anche possibile rinunciare alla stessa.
Si rappresenta che i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per coloro i quali si sono cancellati entro il 31/12/2001, e ove permanesse tale condizione, sono:
- Ø sessantotto anni e nove mesi di età, fatto salvo l’adeguamento del requisito all’incremento della speranza di vita così come accertata dall’Istat (a decorrere dal 1° gennaio 2021 eventuali ulteriori adeguamenti dell’età pensionabile avranno cadenza biennale);
- Ø venti anni di iscrizione e contribuzione effettive all'Ente;
- Ø un periodo di attività professionale richiesto in ragione di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994 (per un totale non superiore a vent’anni).
L’articolo 26 del vigente regolamento ENPAF stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1995 gli iscritti che abbiano compiuto l’età pensionabile secondo la disciplina di cui all’art. 8 (sessantotto anni e nove mesi di età, fatto salvo l’adeguamento all’incremento della speranza di vita come previsto dal sistema generale obbligatorio) e non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che si siano dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali, hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati fino a quelli relativi all’anno di contribuzione 2003, decurtati di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all’E.N.P.A.F., al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte, e definita in sede di approvazione del bilancio tecnico.
Atteso quanto sopra, solo al raggiungimento dell’età pensionabile, è possibile presentare all’Enpaf, richiesta di restituzione utilizzando l’apposita modulistica che dovrà essere inoltrata all’Enpaf per raccomandata postale alla sede di Viale Pasteur 49 (00144, Roma) o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo posta@pec.enpaf.it
Si precisa che Il contributo di solidarietà è riconosciuto all’iscritto che si iscrive a partire dal 01/01/2004.
Si ricorda che gli iscritti possono richiedere una riduzione contributiva dell’85%, 50% oppure 33,33% se, per un periodo di durata pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno all’interno dell’anno solare ovvero ad almeno la metà più un giorno del periodo di prima iscrizione, esercitino attività professionale (attività attinente al farmaco) in regime di lavoro dipendente oppure si trovino in condizione di disoccupazione involontaria con inserimento nelle liste anagrafiche dei competenti Centri per l'impiego.
Si comunica che gli iscritti che per un periodo di durata pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno all’interno dell’anno solare ovvero ad almeno la metà più un giorno del periodo di prima iscrizione, esercitino attività non professionale (attività non legata al farmaco) ovvero non possano dimostrare lo stato di disoccupazione, possono richiedere una riduzione contributiva del 50%.
Si anche in caso di reiscrizione si può usufruire del contributo di solidarietà. Tale possibilità è preclusa solo qualora la prima iscrizione sia antecedente al 2004.
Si anche in caso di reiscrizione si può usufruire del contributo di solidarietà. Tale possibilità è preclusa solo qualora la prima iscrizione sia antecedente al 2004.
Si rende noto che la quota contributiva Enpaf è legata direttamente all'iscrizione all'Ordine ed è indipendente dal fatto di essere pensionati: finchè resterà iscritto dovrà pagare il contributo Enpaf.
Si comunica che tutta la documentazione Enpaf è deducibile, integralmente e senza alcun limite, dal reddito imponibile: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di base, i contributi ridotti, la contribuzione in misura doppia o tripla, i riscatti del corso di studi universitari, il reintegro in misura intera della contribuzione versata in misura ridotta, i reintegri della contribuzione.
Si comunca che potrà usufruire del contributo di solidarietà sino alla scadere del tempo determinato. Il contributo di solidarietà è applicabile solo ai dipendenti, pertanto sottoscrivendo il contratto a progetto perderà il diritto alla riduzione e dovrà pagare il contributo intero. Occorre dare comunicazione all'Enpaf del cambio di contratto.