I Sanitari impiegati nella Pubblica Amministrazione che
intendono iscriversi all’Albo devono produrre, inoltre, il “nulla osta”
rilasciato dalla Pubblica Amministrazione dalla quale dipendono e dal
quale risulti che, secondo gli ordinamenti interni, non è loro vietato
l’esercizio della libera professione.
I cittadini extracomunitari devono presentare permesso di soggiorno valido, rilasciato per motivi di lavoro.
Sarà compito dell’Ordine richiedere al Ministero della Salute il relativo nulla osta.
L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE OBBLIGA L’ISCRITTO:
-
All’aggiornamento professionale, come previsto dalla
normativa sull’ECM e dal Codice Deontologico. Tutte le informazioni
relative all’argomento sono reperibili sul sito del Ministro della
salute (ecm.sanita.it). Coloro che si iscrivono per la prima volta all’Ordine sono esonerati da questo obbligo per l’anno di iscrizione ed
eventuali crediti maturati non possono essere utilizzati per l’anno
successivo. Escluso, come detto, il primo anno di iscrizione, per i
neoiscritti i crediti formativi da maturare l’annosuccessivo sono 50,
con un minimo di 25 e un massimo di 75. Il totale triennale deve essere
sempre 150 crediti. Coloro che si reiscrivono, invece, non sono
esonerati e dovranno maturare da subito 50 crediti l’anno, sempre con un
minimo di 25 e un massimo di 75 per anno. Il totale triennale deve
essere sempre 150 crediti. Il programma formativo ECM che l’Ordine dei
farmacisti della provincia di Campobasso offre gratuitamente ai propri
iscritti è consultabile sul sito dell’Ordine
- all’iscrizione automatica ed obbligatoria all’ENPAF (Legge
233/46), con la possibilità di poter maturare una pensione attraverso
il pagamento di un contributo annuo. Indipendentemente dalla data di
iscrizione, il contributo è dovuto per l’intero anno solare. Di tale
contributo può essere chiesta la riduzione del 85% del 50%, dell’33%,
maturando così una pensione proporzionata all'importo pagato, se si
rientra in una delle seguenti categorie: 1. lavoratore dipendente che
esercita l'attività professionale (può chiedere la riduzione dell’85% o
del 50% o del 33% con scelta assolutamente discrezionale); 2. non
esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione al
massimo del 50%); 3. disoccupato iscritto all’Ufficio di collocamento
(può chiedere la riduzione al massimo del 85% per cinque anni); 4.
pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (può
chiedere la riduzione dell’85% o del 50% o del 33%, riduzioni che
dipendono da eventuali altri redditi. A chi si iscrive per la prima volta, se lavoratore dipendente che esercita la professione o disoccupato iscritto all’Ufficio di collocamento, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un "Contributo di solidarietà". Tale contributo è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito.
Se la richiesta viene presentata in qualità di disoccupato iscritto
all’Ufficio di collocamento, l’opzione per il contributo di solidarietà
può essere mantenuta solo per cinque anni. La domanda per
ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di
solidarietà, va redatta su apposito modulo da scaricare sul sito
dell’ENPAF (www.enpaf.it) alla sezione “modulistica”, e deve essere inviata all’ENPAF di riferimento entro il 30 settembre. Tale termine, solo per i neoiscritti, è il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione.
Consigliamo, comunque, di presentarla non appena definita la propria
posizione lavorativa, al fine di evitare l’emissione della cartella
esattoriale con importo intero. Sul sito dell’Enpaf è pubblicato il
regolamento completo ed è scaricabile un opuscolo esplicativo delle sue
attività. Ricordiamo che l’Ordine non ha competenza per
l’assistenza e per la previdenza, né può essere a conoscenza delle
posizioni contributive degli iscritti. In ogni caso l’Ordine
pone a disposizione degli iscritti, un servizio di consulenza telefonica
gratuita sull’Enpaf: Per usufruirne è sufficiente chiamare gli uffici
dell’Ordine qualsiasi giorno della settimana dalle 9 alle 12. È indispensabile comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica in
quanto tutte le comunicazioni che l’Ordine invia agli iscritti vengono
trasmesse via e-mail, in rispetto dell'art. 27 (il cosiddetto "Taglia
carta") del D.L. 112/2008 (convertito nella Legge 133/2008) che
sollecita l'impiego dello strumento informatico per le comunicazioni
della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ridurre l'utilizzo dei
supporti cartacei.
Ogni variazione di residenza, indirizzo postale, indirizzo
e-mail, recapiti telefonici, posizione professionale deve essere
comunicata tempestivamente all’Ordine allo scopo di tenere correttamente
aggiornati i fascicoli personali degli iscritti.
Sul sito Internet dell’Ordine
sono pubblicate novità e informazioni di interesse per la categoria,
l’elenco degli iscritti, il programma formativo dell’anno in corso e
tutto quanto può essere utile per lo svolgimento della professione. È essenziale consultarlo frequentemente.